Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
10-06-2020

È onere del condominio provare di aver regolarmente convocato i condòmini

Convocazione assemblea

Secondo quanto disposto dal penultimo comma dell′articolo 1136 del Codice civile, l′assemblea condominiale non può deliberare se non risulta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Nel caso di contestazione sulla ritualità della convocazione dell′assemblea condominiale a chi spetta fornire la prova che il procedimento della convocazione sia stato regolarmente rispettato? Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Catania con la sentenza 1475, pubblicata il 4 maggio 2020. I fatti A dare origine alla lite una condòmina la quale conveniva in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale che venisse annullata o dichiarata nulla una delibera assunta dall′assemblea condominiale deducendo di essere stata convocata solo quale proprietaria esclusiva di un′autorimessa e non anche come comproprietaria di una porzione di lastrico solare, che all′assemblea non erano stati convocati anche gli altri comproprietari e che le spese relative al lastrico solare erano state poste per intero a suo carico. Il Tribunale, poiché nel caso esaminato il condominio non aveva fornito nessuna prova circa la regolare convocazione della condòmina impugnante nella qualità di comproprietaria del lastrico solare e degli altri comproprietari e la mancata convocazione di tutti i condòmini integra una causa di annullamento della delibera ai sensi dell′articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ha accolto la domanda ed annullato la delibera impugnata. I motivi della decisione Il giudicante ha ricordato sul punto l′orientamento della Cassazione secondo il quale Qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio, non potendosi porre a carico del condomino l′onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell′omessa osservanza dell′obbligo di convocare l′universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera (Cassazione 22685/2014). Il condòmino che deduce un vizio di annullabilità e non di nullità di una delibera condominiale, ha continuato, deve avere un interesse qualificato diretto ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all′esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti. A tal fine non è sufficiente il mero interesse alla rimozione dell′atto ovvero ad un′astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale. Nel caso esaminato, ha concluso il giudice etneo, avendo il condominio richiesto alla condòmina impugnante il pagamento dell′intera somma dovuta per il lastrico solare, sussisteva un suo interesse giuridicamente rilevante ad essere convocata all′assemblea condominiale nella qualità di comproprietaria del lastrico solare, unitamente agli altri comproprietari, anche ai fini dell′azione di regresso nei confronti di questi ultimi.