L′autore del piano di sicurezza e coordinameno in un cantiere in cui operano più imprese non è esente da responsabilità nel caso di un incidente sul lavoro, dovuto alla inadeguatezza di un ponteggio, anche se l′operaio caduto ha agito in modo imprudente. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2845/2021, pubblicata lunedì 25 gennaio. Il caso nasce da un infortunio di un operaio caduto da un ponteggio dal quale si stava calando per raggiungere più velocemente terra dopo aver eseguito alcune lavorazioni balconi un edificio. Nella ricostruzione operata dai giudici si da conto di come il ponteggio realizzato per eseguire i lavori fosse pericoloso e inadeguato per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi di manutenzione. Il tecnico incaricato di stendere il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) si è difeso sostenendo di aver messo a punto correttamente il piano, di non avere compiti di vigilanza stretta sui lavori (come invece sarebbe richiesto ad altre figure come il datore e il responsabile dei lavori) e da ultimo evidenziando la condotta scorretta del lavoratore che avrebbe scelto di calarsi dal ponteggio per raggiungere più rapidamente terra, invece che seguire il percorso previsto dal progetto, rendendosi responsabile di una condotta assolutamente imprevedibile, abnorme, ed esorbitante rispetto alla lavorazione allo stesso demandata. I giudici della Cassazione hanno bocciato questa ricostruzione, ribadendo la responsabilità del coordinatore della sicurezza. La Corte riconosce che il coordinatore del piano della sicurezza ha un ruolo di alta vigilanza che non prevede l′obbligo di sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal Pos. Tuttavia, questo non lo esime dal controllare che le imprese eseguano scrupolosamente quanto riportando nei piani di sicurezza a garanzia dell′incolumità dei lavoratori. Al contrario, il compito del coordinatore della sicurezza non si arresta a un controllo notarile della regolarità formale del Pos e della sua astratta fattibilità. Il ponteggio insicuro avrebbe dunque dovuto essere adeguato alle esigenze di lavoro. Per questo motivo, pure in presenza di una condotta imprudente del lavoratore, i giudici hanno bocciato il ricorso del tecnico, perché le disposizioni di sicurezza devono perseguire il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro impedire l′instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e come tali portatrici di rischi per la sicurezza e l′incolumità dei lavoratori.