Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
15-02-2021

Servitù di scolo delle acque piovane: non si può realizzare senza il sì degli altri condòmini

Una stradina comune - per consentire l′accesso dalla via pubblica in favore di due villette - e una servitù di scolo delle acque piovane - costituita a seguito della modifica dei luoghi da parte di uno dei comproprietari - sono al centro dell′ultimo caso risolto dalla Cassazione con ordinanza 2317 del 1 febbraio 2021. Il principio dettato è quello per cui: in regime di comunione, nessuno dei comproprietari può, secondo la legge, fare qualcosa contro la volontà dell′altro. Il fatto Il comproprietario cita il vicino, in particolare, per lamentare che costui sia solito parcheggiare la propria autovettura nella stradina comune, impedendo l′accesso alla sua area privata. Quest′ultimo si costituisce in giudizio è, non solo si difende, ma passa all′attacco, nel senso che contrappone all′attore una domanda riconvenzionale volta a chiedere la rimozione delle opere edili da questi realizzate senza autorizzazione preliminare, a danno della comune proprietà (in quanto vi si era costituita, di fatto, una servitù di scolo delle acque piovane). I giudizi Entrambi i gradi di giudizio danno ragione, soprattutto, al vicino convenuto condannando l′attore al ripristino dei luoghi secondo lo stato in cui vertevano prima degli interventi edili realizzati. Quindi alla rimozione della servitù di scolo delle acque piovane a danno della proprietà comune. La Cassazione Anche il giudice di legittimità respinge il ricorso, affermando che la motivazione spiegata dalla Corte di merito, richiamando l′esito della consulenza tecnica d′ufficio, risultava ineccepibile. In essa si evidenziava che le aperture realizzate a seguito dei lavori eseguiti dagli originari attori scaricano acqua proveniente dal lato di proprietà degli appellanti sulla particella 925, di proprietà comune e costituiscono servitù di scolo arrecando evidente danno al godimento da parte degli appellati. Al riguardo, osserva la Corte, poco importa che detta particella sia comune anche agli appellanti, in quanto anche in questo caso le modalità di utilizzo della cosa comune dovevano essere concordate e comunque non arrecare danno al godimento dei comunisti. La norma Seppure non sia esplicitamente indicata la norma a cui pare si sia fatto riferimento per dirimere il caso trattato è quella contenuta nell′articolo 1102 Codice civile, a mente del quale: Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. In ambito condominiale Casi simili, tra l′altro, si verificano anche in ambito condominiale. A tal proposito è stato riferito che il naturale scolo, in un cortile condominiale, delle acque grondanti da cornicioni, balconi o terrazze delle abitazioni che vi si affacciano - il quale, però non si ricollega, in questo caso, ad un diritto di servitù, ma configura esercizio del diritto di comproprietà - resta soggetto ai limiti fissati dall′articolo 1102 Codice civile e non può quindi implicare un′alterazione della destinazione della cosa comune, od un impedimento del pari uso degli altri partecipanti, né un danneggiamento della cosa medesima o delle proprietà esclusive dei singoli condomini (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la Cassazione con la Sentenza 5949 dell′11 ottobre 1986, ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito, che avevano dichiarato illegittima l′apertura di un foro, alla base di un parapetto, convogliante l′acqua piovana nel cortile con violenta caduta e danneggiamento di porzioni condominiali).