La delibera dei lavori di manutenzione straordinaria e la ripartizione delle relative spese competono all′assemblea per cui, una volta approvati, l′azione per il pagamento dei costi è prerogativa dell′amministratore. Lo puntualizza la Corte di appello di Lecce con sentenza numero 291 del 28 settembre 2020. La vicenda Motivo della lite il fatto che l′assemblea aveva deliberato di appaltare ad una ditta delle opere straordinarie e di ripristino delle facciate approvando contestualmente il connesso piano di riparto. Riparto che, però, viene contestato da uno dei condòmini. Il Tribunale gli dà torto e conferma il dovuto ma lui chiede giustizia in sede di appello. A suo avviso, l′amministratore non poteva agire per il pagamento dell′importo reclamato poiché - trattandosi di lavori inerenti la manutenzione straordinaria - l′azione era subordinata ad una delibera dell′assemblea, in quanto organo decisionale. Tesi totalmente respinta. La decisione Se è vero, premette la Corte, che la deliberazione degli interventi straordinari e la connessa spartizione delle spese rientrano nella sfera di competenza dell′assemblea come prevede l′articolo 1135 del Codice civile, è pur vero che - approvati l′esecuzione dei lavori ed il riparto delle spese necessarie per eseguirli - l′azione giudiziaria diretta al pagamento di tali spese non esige più delibere essendo prerogativa dell′amministratore. Del resto, ricorda la Corte pugliese, già prima della riforma della disciplina condominiale si riconosceva all′amministratore la facoltà di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato in assemblea. E ciò, senza distinguere tra le spese di manutenzione ordinaria e quelle di natura straordinaria. La riforma, quindi, non ha avuto sul punto una natura innovativa, essendosi il legislatore limitato a recepire l′interpretazione consolidata della norma. I poteri dell′amministratore In sintesi, per la riscossione dei contributi (anche di quelli relativi alle spese straordinarie deliberate dall′assemblea) l′amministratore è legittimato ad agire in base al piano di riparto approvato. Non solo. Quale organo del condominio tenuto ad eseguire le scelte assembleari, sarà suo dovere procedere altresì all′azione giudiziaria per riscuotere le quote stabilite con la delibera di approvazione del riparto stesso. Ebbene, nella vicenda, era chiaro che il gestore avesse legittimamente agito - rilasciando peraltro mandato difensivo al legale del condominio - nei confronti del proprietario per ottenere l′incasso del dovuto. Così, assorbite le altre marginali questioni, la Corte tarantina boccia l′appello e condanna l′uomo alle spese processuali.