Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
11-06-2020

In caso di mancata comunicazione ad un condomino dell′avviso di convocazione solo questi può chiedere l′annullamento della delibera

Convocazione assemblea

La mancata comunicazione a taluni condomini dell′avviso di convocazione dell′assemblea condominiale, ex articolo 66 comma 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, comporta l′annullabilità della delibera condominiale adottata in tal modo. Ciò detto, ne consegue che, ex articoli 1441 comma 1, 1324 e 1137 comma 2, del Codice civile, la legittimazione ad impugnarla e a domandarne l′annullamento spetta unicamente ai soli condomini assenti e non regolarmente convocati, non anche al condomino regolarmente convocato, presente e dissenziente, che invoca a tal fine il vizio attinente l′altrui sfera giuridica. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza numero 10071 del 28 maggio 2020. La questione I proprietari dei magazzini posti ai piani terra della palazzina condominiale non hanno ricevuto l′avviso di convocazione dell′assemblea in cui è stata adottata la delibera assembleare di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare. Due diversi condomini, con ricorso ex articolo 1137 comma 2 del Codice civile, hanno convenuto in giudizio il condominio a causa della lesione del diritto di ricezione dell′avviso di convocazione degli altri condomini pretermessi, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera. Le sentenze di merito Sia in primo sia in secondo grado l′opposizione degli attori è stata accolta, sebbene il Tribunale prima e la Corte d′Appello poi abbiano dichiarato l′annullabilità e non la nullità della delibera impugnata, in linea con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza numero 4806 del 7 marzo 2005, trattandosi di vizio non grave concernente il procedimento di formazione della volontà collegiale [dell′organo assembleare, n.d.r.]. Il motivo di ricorso Per la cassazione della sentenza d′appello ha proposto ricorso il condominio, sulla base, tra l′altro, del motivo sotto indicato. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1137, 1441, 1446 e 1324 del Codice civile, nonché dell′articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, per aver la Corte d′Appello ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare dei condomini dissenzienti in relazione ad un asserito difetto di convocazione di altri condomini. Invero, poiché, nella fattispecie, si è configura un′ipotesi di annullabilità e non di nullità della delibera d′assemblea, la legittimazione spetterebbe al condomino non convocato, l′unico ad avere interesse all′annullamento. Conseguentemente il condomino regolarmente convocato non potrebbe impugnare la delibera per difetti di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all′altrui sfera giuridica. La sentenza Gli Ermellini hanno accolto l′impugnazione e cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d′Appello, confermando che: il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all′altrui sfera giuridica (confronta, in tal senso, Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza numero 23903 del 23 novembre 2016); la legittimazione a domandare l′annullamento di siffatta delibera spetta unicamente al singolo avente diritto pretermesso. Conclusioni La sentenza in rassegna ha perciò fissato il seguente arresto giurisprudenziale. L′interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità di una deliberazione dell′assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell′atto, ovvero ad un′astratta pretesa di su assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all′esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti .