Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
17-11-2021

Pagamenti nel 2021 per congelare il bonus facciate

Se verrà confermata la riduzione dal 90% al 60% della detrazione del bonus facciate, per il 2022, come prevista dal Ddl di Bilancio 2022, il privato che vorrà beneficiare in dichiarazione dei redditi della percentuale massima su tutta la spesa, iniziando a detrarre da subito la quota decennale per il 2021, dovrà effettuare il pagamento dellintera spesa, tramite bonifico parlante, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti, assumendosi i rischi e le conseguenze di eventuali inadempimenti dellimpresa. Nel caso di sconto in fattura da parte dellimpresa, inoltre, il bonifico potrebbe ridursi al solo 10% della fattura. Considerando che lo sconto è parziale (90%), lintera spesa, comprensiva della parte coperta dallo sconto, si considera sostenuta, con il principio di cassa, quando viene effettuato il pagamento della parte non coperta dallo sconto (risposta 90/2021). Pertanto, la fattura deve essere emessa per tutta la spesa e con Iva su tutto limporto, nella data del pagamento del 10 per cento. Lintroduzione da parte del decreto antifrode, dal 12 novembre 2021 dellasseverazione di congruità delle spese anche per lopzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (non per lutilizzo diretto in dichiarazione) di tutti i bonus edili non al 110%, per i quali questa opzione è possibile (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus facciate non qualificato, cioè solo pittura, il sismabonus non al 110%, il fotovoltaico, laccumulo e le colonnine al 50%), non modifica il consolidato regime di cassa per questi bonus per le persone fisiche, non impresa. Il nuovo comma 1-ter dellarticolo 121 del Dl 34/2020, infatti, alla lettera b) introduce solo lasseverazione di congruità per le suddette opzioni e non modifica lasseverazione attestante i requisiti tecnic i sulla base del progetto e delleffettiva realizzazione. Questultima non è stata modificata dal decreto antifrode, quindi, se richiesta per questi bonus edili non al 110% (come per il bonus facciate qualificato, con pratica allEnea), dovrà essere effettuata solo alla fine dei lavori, come previsto anche prima del decreto antifrode. Non muta, quindi, il principio di cassa, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti. Dal nuovo comma 1-ter, però, sembra che, per effettuare (e comunicare alle Entrate) una delle due opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura dei bonus edili non 110%, oltre al visto di conformità, serva da subito anche lasseverazione di congruità (la norma dice in caso di opzione i tecnici abilitati asseverano la congruità). Pertanto, come per il bonifico, anche questa asseverazione sarà preventiva, perché si potrà basare solo su quanto indicato nella fattura anticipata dallimpresa (o sulleventuale contratto di appalto), senza una verifica a consuntivo dei lavori svolti.