Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
20-12-2021

Il creditore del condominio deve agire nei confronti dei condòmini non in regola con i pagamenti

Nel contratto di appalto, la clausola con la quale si precisa che il condominio non risponderà in solido delle morosità di singoli condòmini, non esclude la legittimazione passiva dell′ente di gestione. Il condominio, in quanto parte contrattuale si è impegnato ed ha assunto la responsabilità del pagamento del corrispettivo. Però attiene al successivo momento della esecuzione del titolo, quando, in caso di morosità di singoli condòmini, l′appaltatore agirà in forza del titolo ottenuto nei confronti di questi ultimi. Questo è quanto deciso dal Tribunale di Cosenza con la sentenza 2311/2021 pubblicata il 9 dicembre 2021. I fatti Un condominio proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo. Veniva ingiunto il pagamento di una somma residua in favore di una srl per lavori di manutenzione straordinaria.L′opposizione si basa sulla clausola contenuta all′articolo 9 del contratto di appalto.La quale prevede che: il condominio non risponderà in solido delle morosità di singoli condòmini. Di conseguenza, l′impresa appaltatrice potrà esperire le eventuali azioni legali per i crediti maturati, solo ed esclusivamente nei confronti dei condòmini che risultassero morosi. Sollevando nel contempo gli altri condòmini adempienti da ogni responsabilità. Decisione L′ eccezione di improponibilità della domanda e di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell′articolo 9 del contratto è considerata infondata dal Tribunale.Le parti non hanno inteso escludere la legittimazione passiva del condominio, che è parte contrattuale e pertanto correttamente investita della domanda di adempimento del contratto. Bensì hanno inteso ribadire in sede contrattuale quanto ritenuto dalla giurisprudenza e quanto previsto ai sensi dell′articolo 63 comma 2 disposizioni per lattuazione del Codice civile in relazione all′escussione del credito in sede esecutiva nei confronti dei singoli condòmini morosi. Stabilito in sede contrattuale di sollevare nel contempo gli altri condòmini adempienti da ogni responsabilità, derogando quindi sul punto alla previsione di cui all′articolo 63 comma 2 disposizioni attuative Codice civile della responsabilità sussidiaria dei condòmini virtuosi.Di conseguenza, il Tribunale calabrese ha dichiarato infondata l′eccezione del difetto di legittimazione passiva del condominio e di improcedibilità della domanda di pagamento formulata in sede monitoria nei confronti del condominio.