Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
25-02-2022

Lo stendino sul pianerottolo non deve ostacolare il libero passaggio dei condòmini, altrimenti va vietato

Non si può vietare di mettere uno stendino sul pianerottolo, se il regolamento lo consente, purché lo si posizioni in prossimità della propria abitazione, ci resti per il tempo indispensabile per l′asciugatura dei panni e sia collocato in modo da permettere il passaggio altrui e l′ingresso nelle proprie abitazioni. Lo precisa il Tribunale di Monza con sentenza 2161 del 24 novembre 2021. I fatti Lo scontro nasce a seguito della decisione del Giudice di pace di vietare ad una donna di appoggiare lo stendino con la biancheria sul ballatoio comune così impedendo il transito ed il rientro a casa ad una coppia di condòmini. Pronuncia contro la quale la signora formula appello che il Tribunale boccia. Nell′atto di citazione introduttivo del primo giudizio, era emerso che la collocazione sul ballatoio comune dello stendino rendeva difficoltoso ai condòmini il transito verso la loro unità immobiliare (posta oltre quella della controparte) e ciò perché, viste le dimensioni dell′oggetto, residuava uno spazio esiguo per il passaggio delle persone. Erano stati violati, reclamavano, sia l′articolo 1102 del Codice civile sia il regolamento che permetteva sì di posizionare sul ballatoio degli stendini purché non avessero impedito l′ordinario passaggio dei residenti. Escussi i testimoni, che confermavano la frequenza con cui lo stendino (di grandi dimensioni) risultava posizionato sul pianerottolo limitando il passaggio altrui, il giudice si sofferma sul contenuto dettagliato del regolamento. Le previsioni del regolamento Ebbene, il documento prevedeva che si potessero posare sui ballatoi in prossimità della propria abitazione sia stendini, che piccole sedie o panche esterne purché di normali dimensioni e non ostacolanti il transito dei residenti. In sintesi, non si vietava in modo assoluto l′utilizzo degli stendini ma lo si subordinava a più elementi: stendini di dimensioni minime, posti di fronte alla porta, per il tempo necessario per l′asciugatura e posizionati senza intralciare il passaggio. Dall′istruttoria, quindi, era evidente che la donna non avesse osservato gli accorgimenti che avrebbero legittimato la sua abitudine. Inevitabile, allora, la soluzione adottata dal Tribunale di Monza che in parziale riforma della pronuncia appellata, con riferimento ad un′altra questione sollevata conferma, sul punto in discussione, il divieto già sancito.