Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
19-12-2022

Pergotenda e giardino dinverno: quando linstallazione è legittima e quando, invece, è vietata

Nel primo caso, lassemblea non può ostacolarne il montaggio perché non si tratta di una costruzione. Nel secondo caso, invece, obbligatorio ottenere lok

Linstallazione della pergotenda non può essere vietata dallassemblea del condominio in quanto non è costruzione. E il giardino dinverno non può essere installato senza autorizzazione assembleare, in quanto struttura con elementi portanti con chiusure su tutti i lati. La vicenda Un condomino ha impugnato la delibera con cui il condominio gli aveva, in entrambe le assemblee, negato lautorizzazione di procedere al montaggio di pergotenda (per proteggersi dal sole o dalle intemperie) o di altro manufatto la cui installazione non fosse prevista o autorizzata dal regolamento di condominio. Il regolamento dello stabile proibiva di erigere costruzioni anche provvisorie, sui balconi, finestre e nei locali di uso comune. Non solo: il divieto riguardava anche lavori che rischiavano di modificare lestetica della casa e di comprometterne la stabilità salvo preventiva autorizzazione scritta ottenuta dallassemblea condominiale. La giurisprudenza in merito Il Tribunale di Torino, con sentenza 4734/2022 , ha valutato la delibera condominiale sulla base della sua rispondenza al regolamento e, in particolare, a quella parte che vietava di erigere costruzioni, anche provvisorie, sui balconi e proibiva di eseguire lavori che modificassero lestetica della casa. Occorreva verificare, in primo luogo, se la pergotenda potesse considerarsi una costruzione. E, in secondo luogo, se la sua installazione potesse modificare lestetica delledificio. In proposito, il Tribunale ha fatto riferimento ad alcune decisioni giurisprudenziali. In particolare, il Tar Napoli, con sentenza 429/2022, ha affermato: La cosiddetta pergotenda, affinchè possa ritenersi non necessitante di titolo abilitativo, deve essere unopera costituita non dalla struttura ma dalla mera tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, dovendo la struttura qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e allestensione della tenda. La valenza della struttura di supporto ai fini di qualificare il manufatto è stata chiarita da Consiglio di Stato, 3488/2022: La struttura di supporto non costituisce unopera autonoma e principale rispetto alla tenda, perché inidonea a offrire unautonoma utilità del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali. Le caratteristiche della pergotenda senza abilitazione Diverso il caso in cui la struttura di supporto abbia caratteristiche tali da permettere la realizzazione di una sorta di locale aggiuntivo chiuso, come ha chiarito Consiglio di Stato, 32/2022. Non è assimilabile a una pergotenda una struttura installata allesterno di un locale commerciale, con chiusure laterali plastificate elettricamente avvolgibili, finalizzate a utilizzare larea anche come locale chiuso, con fini di lucro. Le caratteristiche che deve possedere una pergotenda per non richiedere titolo abilitativo sono state sintetizzate da Tar Genova, 571/2021: La tenda munita di una struttura di supporto (pergotenda) rientra nellattività edilizia libera, a condizione che: a) lopera principale sia costituita, appunto, dalla tenda quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; b) la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e allestensione della stessa; c) gli elementi di copertura e di chiusura siano facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. La decisione del Tribunale Sulla base di queste motivazioni, il Tribunale di Torino ha annullato la delibera che negava lautorizzazione al condomino e ha precisato che lancoraggio della tenda ha solo ragioni di sicurezza. Inoltre, ha aggiunto che la pergotenda in questione non poteva essere in contrasto con lestetica del fabbricato e non si poteva ignorare il fatto che lo stesso condominio precedentemente avesse autorizzato unaltra condomina a realizzare la stessa opera. La compagine condominiale, quindi, aveva ritenuto, già precedentemente che non alterasse lestetica della facciata e quella valutazione confermava anche le valutazioni successive del tribunale stesso. Diversamente, ma in ossequio alle indicazioni dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato prima enucleate, la Corte dAppello di Venezia, con sentenza 488/2022 , aveva confermato la delibera condominiale di diniego al condomino, sancito in primo grado, sulla base di una serie di presupposti. La delibera assembleare aveva autorizzato il condomino a installare una semplice pompeiana in legno. Contrariamente alle prescrizioni, questi aveva realizzato un giardino dinverno su una platea in cemento armato della superficie di 36 mq circa, costituito da elementi portanti in alluminio in appoggio alle facciate perimetrali del condominio, con tamponature e chiusure sui tre lati, copertura a due falde, dotato di impianto elettrico e di condizionamento/riscaldamento. La CTU espletata in primo grado aveva accertato molto chiaramente che il manufatto alterava laspetto architettonico del fabbricato, ponendosi come elemento disarmonico rapportato allinsieme del complesso immobiliare e allestetica dello stesso. Infine, linserimento nelle facciate condominiali del manufatto avrebbe reso necessaria ladozione di particolari accorgimenti nel caso di installazione di ponteggi per porre in essere opere di manutenzione delle facciate e della copertura delledificio.