La installazione di un cancello e di una recinzione con paletti per regolamentare il confine della corte condominiale con la via pubblica non costituisce né una innovazione né una modificazione della destinazione duso di cui allarticolo 1117 ter Codice civile. Lo dice il Tribunale di Sciacca con sentenza del 19 gennaio 2023 numero 12. La modifica della destinazione duso La legge di riforma del condominio 220/2012 ha introdotto larticolo 1117 ter Codice civile, il quale prevede che Per soddisfare esigenze di interesse condominiale lassemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore delledificio, può modificare la destinazione duso delle parti comuni []. Allesito della novella, il legislatore non solo ha previsto per la modifica della destinazione duso delle parti comuni una maggioranza pari ai 4/5 dei partecipanti, che rappresentino anche i 4/5 del valore delledificio (una sorta di maggioranza rafforzata), ma ha altresì previsto una procedura rafforzata per la convocazione dellassemblea per la relativa informativa. A fronte delle riserve sullapplicabilità concreta della norma espressa dalla migliore dottrina (Triola) secondo cui se si dovesse interpretare alla lettera tale disposizione, poiché esigenza è sinonimo di necessità, e non di semplice convenienza, tale disposizione difficilmente troverebbe applicazione il richiamo alla predetta disposizione, più di quanto si ritiene, avviene spesso nelle aule di giustizia civile, in sede di impugnazione delle delibere, a norma dellarticolo 1137 Codice civile. La recinzione dellarea comune Ora, dei rapporti tra modificazioni della disciplina del godimento delle parti comuni, innovazioni e mutamento della destinazione delle parti comuni, a seguito della introduzione dellarticolo 1117 ter Codice civile, si è recentemente occupata una decisione di merito del citato Tribunale. Loggetto della impugnazione tra i diversi motivi era quello di contestare un progetto di recinzione dellarea comune dallesterno, previa installazione di un cancello, qualificandosi lopera come una sorta di modificazione della destinazione di uso di parti comuni, da cui la carenza dei quorum costitutivi e deliberativi. Quando trattasi di innovazione La tesi avanzata in giudizio non è stata però apprezzata, da parte del giudice della causa, il quale ha ricordato richiamando un precedente giurisprudenziale (Cassazione civile 35957/2021) - che deve considerarsi innovazione, agli effetti dellarticolo 1120 Codice civile, non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri lentità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. In questi termini, la realizzazione di un cancello (con della recinzione e dei paletti) è stata valutata come opera complessiva in sé non in grado di alterare lentità sostanziale né comportare alcuna immutazione, trasformazione, modificazione della consistenza o sfruttamento della cosa comune per fini diversi da quelli precedentemente stabiliti; tuttaltro, lintervento complessivamente progettato è stato apprezzato nella misura in cui è servito secondo il giudice siciliano - a meglio garantire la destinazione originaria della cosa comune, che risultava pacificamente destinata ancora a parcheggio.