Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
22-01-2024

La spesa del cappotto termico delledificio è a carico di tutti i condomini

Con la sentenza n. 1401/2023 del 13 novembre 2023, il Tribunale di Pavia torna sul tema della ripartizione della spesa per lesecuzione dei lavori di coibentazione (c.d. cappotto termico) delledifico condominiale, per ribadire, conformemente al dirimente precedente di legittimità in materia (Cass. n. 10371/2021), che lintervento in parola va pagato da tutti i condomini secondo gli ordinari criteri di ripartizione delle spese di cui allart. 1123 co. 1^ cod. civ. le spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà. Si esclude che possa trovare applicazione per il capotto termico lart. 1121 cod. civ., che prevede, in caso di innovazioni gravose e voluttuarie, un esonero dalla contribuzione alla spesa per i condomini che non intendono trarne vantaggio, ovvero, in caso di innovazione suscettibile di utilizzazione separata, un accollo dellintera spesa in capo in capo ai condomini che intendano servirsene. Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale adito, chiamato a definire il giudizio al solo fine di regolare le spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale per intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, ha respinto la domanda attorea, ritenendo che la delibera impugnata non potesse neppure profilarsi come illegittima sotto il profilo censurato dal condomino dellerrato riparto spese tra tutti i condomini in spregio dellart. 1121 cod. civ., non avendo la delibera impugnata in neppure affrontato il riparto delle spese tra condomini. La coibentazione, quindi, è qualificabile come uninnovazione ai sensi dellart. 1120 cod. civ., e precisamente inquadrabile tra gli interventi innovativi volti a migliorare la salubrità degli edifici o per il contenimento del consumo energetico (così anche Tribunale di Firenze n. 1842/2022) e perciò deliberati con il quorum agevolativo di cui al secondo comma dellart. 1120 cod. civ. della maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno la metà del valore delledificio, anziché del quorum millesimale de due terzi, ma, ai fini della ripartizione delle spese, non rientra tra le innovazioni gravose né voluttuarie o suscettibili di utilizzazione separata di cui allart. 1121 cod. civ. Infatti, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, si intendono innovazioni voluttuarie quelle nuove opere che incidono sull′entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all′importanza dell′edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua (Cass. Sez. 2, 18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408). In particolare, le innovazioni voluttuarie sono quelle che, per la loro natura, estensione e modalità di realizzazione, esorbitino apprezzabilmente dai limiti della conservazione, del ripristino o del miglior godimento della cosa comune, per entrare nel campo del mero abbellimento e/o del superfluo (Cass. Sez. 2, 08/06/1995, n. 6496). Invece, la realizzazione di un cappotto termico sulle superfici esterne dell′edificio condominiale, e con esso le opere provvisionali strumentali come il ponteggio (CDA Ancona n. 974/2022), in quanto volta a migliorare l′efficienza energetica dello stesso con maggiore protezione del fabbricato dagli agenti atmosferici, è destinata al vantaggio comune e goduta dall′intera collettività condominiale (articolo 1117, n. 3, c.c.), peraltro espressamente inclusi i proprietari dei locali interrati (Cass. 10371/2021). I limiti al cappotto Se si volessero, di contro, individuare i due limiti che possano ostacolare la volontà della maggioranza dei condomini a realizzare il cappotto termico, essi vanno individuati nel mancato rispetto del decoro architettonico e nellassunzione a maggioranza (e non allunanimità) di decisioni in grado di ledere lintegrità della proprietà privata, ovvero che possano limitare e/o incidere la proprietà privata. Infatti, le delibere in materia di coibentazione sono state censurate dalla Magistratura o perché aventi incidenza negativa sul decoro architettonico del fabbricato inteso come () lestetica del fabbricato, data dall′insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità () (Cass., sent. n. 851/2007), ovvero perché, favorendo la posa in opera di pannelli di spessore importante, determinavano una lesione della proprietà privata, in particolare una riduzione del piano di calpestio dei balconi di proprietà esclusiva, senza essere state adottate con la necessaria unanimità dei consensi (Cass., Sez. Unite, sent. n. 9839/2021), ed anzi, al contrario, con le maggioranze estremamente ridotte previste dal decreto Rilancio, ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea. Sotto il primo profilo, ricordiamo le pronunce del Tribunale di Roma n. 17997 del 16.12.2020 e n. 11708 del 25 luglio 2023, per quanto invece al secondo aspetto del decoro, si rinvia allinteressante ordinanza della Corte di Cassazione n. 17920/2023 la quale precisa che affinché linstallazione del cappotto termico sia illegittima per violazione del generale principio contenuto nellart. 1120 cod. civ., inerente alle innovazioni vietate () lalterazione architettonica delle linee decorative e del carattere estetico non necessariamente deve implicarne la radicale deturpazione, la quale, viceversa, costituisce solo un elemento ulteriore, ossia un quid pluris (eventuale e non essenziale) rispetto alla semplice, ma in ogni caso rilevante, menomazione o compromissione delle stesse (Cass. civ., sent. n. 18928/2020 e sent. n. 10350/2011).