Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
01-04-2025

Illegittima la convocazione assembleare mediante whatsapp

Una condomina impugnava la delibera assembleare assunta dal condominio contestando lomessa trasmissione, in spregio a quanto previsto dallarticolo 66 disposizioni attuative Codice civile. In conseguenza dellesito negativo della mediazione, la condomina adiva il Tribunale chiedendo laccertamento dellinvalidità e/o dellinefficacia della delibera per difetto di regolare convocazione. Si costituiva in giudizio il condominio evidenziando la regolare comunicazione dellavviso di convocazione a tutti i condòmini, effettuata a mezzo dellapplicativo di messaggistica whatsApp, nonchè linfondatezza delle censure sollevate da controparte. Natura tassativa delle modalità di convocazione dellassemblea Il Tribunale di Avellino, sentenza 8 ottobre 2024, numero 1705, prendendo atto della sostituzione della delibera impugnata con nuova delibera assembleare avente il medesimo oggetto, dichiarava la cessazione della materia del contendere. Per quanto dinteresse, occorre soffermarsi sulla natura tassativa delle modalità di convocazione dellassemblea condominiale, previste e descritte dallarticolo 66 disposizioni attuative. Preliminarmente, si evidenzia che la disposizione prevede modalità ben specifiche per la comunicazione dellavviso di convocazione dellassemblea, ossia a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. Al riguardo la giurisprudenza, anche più recente (tra le altre Tribunale Napoli, sentenza 1222/2024, Tribunale Salerno, sentenza 3121/2018), è chiara e unanime nel ritenere che lelenco formulato dallarticolo 66 disposizioni attuative sia esaustivo e non si possa estendere ad altre forme equipollenti poiché non previsto dalla legge. Tipicità dellatto recettizio E infatti, lavviso di convocazione rappresenta un tipico atto recettizio a forma vincolata, ragion per cui deve essere trasmesso secondo le modalità tassativamente previste dalla norma sopra richiamata. Peraltro, la disposizione risulta chiaramente inderogabile, come evidenzia il successivo articolo 72 disposizioni attuatuve Codice civile. Pertanto, conformemente a quanto affermato dal Tribunale, le comunicazioni intervenute tra le parti mediante lapplicativo di messaggistica whatsapp sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria e non certo idonee a determinare una legittima convocazione dellassemblea condominiale. Conclusioni A fondamento del ragionamento formulato dal giudicante, viene evidenziato sia il difetto di forma, non essendo whatsapp annoverabile tra i mezzi di comunicazione ufficiali, ossia tra gli strumenti che garantiscono lautenticità e lintegrità del messaggio trasmesso, sia la mancata certezza in merito alla ricezione, non essendovi la garanzia che tutti i condòmini ricevano e leggano il messaggio. Il Tribunale ha dunque ritenuto illegittima la convocazione operata dal condominio nei confronti del condomino pretermesso sebbene, in considerazione della revoca della delibera impugnata, abbia proceduto a dichiarare la cessazione della materia del contendere.