La risposta dell′Esperto In merito alla particolare fattispecie di condominio minimo, cioè l′edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, l′Agenzia delle entrate, già con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, ha precisato, nei casi di condomini privi di amministratore e di codice fiscale (non avendone l′obbligo), l′ammissibilità di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, purché il pagamento sia sempre effettuato mediante l′apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d′acconto da parte di banche o Posta). Anche nell′ultima Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 recante la Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all′anno d′imposta 2018 è stato ribadito che, per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l′obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell′obbligo di operare la prescritta ritenuta all′atto dell′accredito del pagamento. Conseguentemente, in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condomino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale. Naturalmente, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell′edificio e, se si avvale dell′assistenza fiscale, ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all′agevolazione, dovrà produrre un′autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo. Fabrizio Luches