Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
24-06-2020

Danni in condominio. Il comportamento negligente del danneggiato legittima la riduzione del risarcimento

Danni in condominio

Responsabilità concorrente del danneggiato in quanto, in sede di accesso nello stabile, era nelle condizioni di prendere conoscenza dello stato dei luoghi. (Trib. Cosenza 23 maggio 2020 n. 899) La vicenda. Secondo la ricostruzione di Tizio, dopo essere uscito dallo studio del Dott. Caio, urtava contro il vetro del portone del palazzo, procurandosi al naso una grossa lesione, sull′assunto che la responsabilità fosse fa ascrivere al Condominio, che aveva omesso la predisposizione del sistema di sicurezza previsto per l′opportuna segnalazione dell′esistenza e della visibilità del vetro; per tali motivi, conveniva dinanzi al Giudice di Pace il Condominio per sentirlo condannare al pagamento della somma a titolo di danni subiti alla persona. Il Condominio eccepiva l′infondatezza della domanda sul rilievo che il portone era conforme alle prescrizioni tecniche e di sicurezza normalmente richieste, che comunque difettava il nesso eziologico essendo il sinistro riconducibile alla condotta negligente di Tizio, che la quantificazione del danno era sproporzionata, e chiedeva pertanto che venisse rigettata ovvero, in subordine, ridotta proporzionalmente in misura della percentuale di responsabilità accertata, previa chiamata in manleva società di assicurazione. In primo grado, il Giudice di Pace accoglieva la domanda e, previa manleva del condominio, condannava la compagnia assicurativa. Avverso tale decisione proponeva appello Compagnia assicuratrice eccependo l′erroneo inquadramento normativo della fattispecie nonché l′errata interpretazione delle risultanze istruttorie. La segnalazione del pericolo. Secondo il Tribunale (in grado di appello), dovevano essere condivise le argomentazioni svolte dal c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado, laddove riconduceva causalmente l′incidente occorso all′assenza di qualsivoglia indicazione della presenza di un′ampia lastra di vetro all′altezza degli occhi delle ante prive di telaio e realizzate in vetro chiaro, costituenti il portone d′ingresso dello stabile del condominio, per contrasto con le prescrizioni contenute nel Testo Unico di Sicurezza - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, che nell′allegato IV stabilisce in particolare che sulle porte trasparenti dev′essere apposto un segno indicativo all′altezza degli occhi. Dunque, secondo il Tribunale, doveva ritenersi preclusa ogni contestazione in ordine alle risultanze contenuta nella c.t.u., atteso che in sede di deduzioni mosse avverso la consulenza, il CTP della compagnia assicurativa si era limitato ad eccepire che le ante della vetrata di accesso erano due e presentavano chiari riferimenti sulla destinazione, per cui non si comprendeva la ragione per cui le vetrate andavano deturpate di bande orizzontali, tenuto peraltro conto del decoro estetico ed architettonico senza tuttavia contestare la violazione nel caso di specie della normativa citata dal perito d′ufficio, mentre il condominio non ha trasmesso osservazioni nel termine concesso. La responsabilità concorrente. Alla luce di tale ricostruzione non possono ravvisarsi dubbi in ordine alla responsabilità del condominio tenuto, nei confronti dei terzi, all′osservanza delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l′accessibilità, l′adattabilità e la visitabilità dell′edificio in piena sicurezza, dotando il portone d′accesso delle adeguate bande di segnalazione all′altezza degli occhi per consentire in chi entra ovvero esce dal palazzo di scorgere la chiusura dell′anta. Deve altresì ritenersi sussistente una responsabilità concorrente da parte di Tizio, atteso che l′attore stava uscendo dal palazzo, per cui in sede di accesso era nelle condizioni di prendere conoscenza dello stato dei luoghi, ed atteso che le ante vetrate presentavano barre di inox a tutta altezza nonché una placca di inox che regola la chiusura del manufatto ed un maniglione antipanico che regola l′uscita di sicurezza, per come evidenziato dal c.p.t. della compagnia assicurativa e riscontrabile nelle fotografie allegate alla perizia, che consentono di visualizzare la vetrata in chi esce dal palazzo, caratterizzato dalla presenza di un portone di accesso, per cui era evidente che l′attore teneva una condotta non consona rispetto allo stato dei luoghi. In conclusione, il condominio si presume responsabile, ai sensi dell′art. 2051 c.c., del sinistro in oggetto, ma su tale responsabilità deve ritenersi che abbia influito la condotta della vittima. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la compagnia assicurativa è stata condannata al pagamento della metà dei danni subiti, con conseguente obbligo di restituzione della somma corrisposta in eccedenza.