Con sentenza di primo grado un Tribunale condannava tre imputati per il reato di atti persecutori, per avere gli stessi messo in atto condotte tali da molestare i vicini di casa e fare alterare le loro abitudini di vita. In particolare, la norma alla base della condanna era l′articolo 612 bis del Codice penale che afferma, al comma primo, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l′incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.I condannati impugnavano quindi la decisione in appello, ma il secondo giudice confermava la prima determinazione. Il ricorso alla Suprema corte Con ricorso incentrato su quattro motivi i presunti rei si rivolgevano alla Corte di Cassazione per ottenere la revisione della sentenza d′appello.Il ricorso in oggetto contestava, al primo motivo, come la Corte d′appello avesse errato nel valutare la situazione di fatto che aveva portato alla decisione. A detta dei ricorrenti, difatti, essi non avrebbero potuto essere condannati ai sensi dell′articolo 612 bis del Codice penale in quanto sarebbe mancato il presupposto necessario della pluralità delle condotte di molestia. Con il secondo motivo di ricorso, invece, gli imputati contestavano la mancata assunzione della testimonianza di un soggetto che - a detta loro - sarebbe stato fondamentale per il giudizio.Il terzo motivo di ricorso era incentrato sulla mancata valutazione da parte della Corte d′appello dell′assenza dell′elemento oggettivo del reato per il quale gli imputati erano stati condannati nei gradi di merito.Per gli imputati, difatti, non sarebbe stato provata in giudizio la sussistenza di un perdurante stato d′ansia in capo alle vittime delle molestie e, quindi, il reato di cui all′articolo 612 bis del Codice penale non poteva dirsi integrato. Il quarto e ultimo motivo, invece, riguardava la presunta violazione dell′articolo 192 comma III del Codice di procedura penale, per avere il giudice d′appello inflitto la condanna senza adottare uno scrutinio più rigoroso sull′attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili costituite. La decisione La quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza numero 14686 del 12 maggio 2020 rigettava il ricorso proposto e confermava la sentenza dal giudice di merito. Nel replicare ai motivi del ricorso, gli ermellini contestavano la ricostruzione fornita dalla parte ricorrente e le argomentazioni in diritto. Quanto al primo motivo, sulla presunta assenza di una pluralità di condotte di molestia, la Cassazione precisava che - ai fini dell′integrazione del reato di cui all′articolo 612 bis del Codice penale - erano sufficienti due condotte delittuose. Bastano, infatti, anche due sole condotte di minaccia o ingiuria per integrare il reato di atti persecutori (così Cassazione sezione V, 21 gennaio 2010, numero 6417). Nel caso in questione gli insulti, minacce, danneggiamenti e sputi si erano susseguiti nel tempo per un periodo di circa sei mesi, integrando indiscutibilmente la fattispecie delittuosa contestata. Quanto al secondo motivo di ricorso, in merito al mancato esame di un teste considerato importante, la Cassazione rigettava tale argomentazione affermando come non si rinvenisse alcun motivo oggettivo per considerare questo soggetto come importante ai fini della decisione. La decisione dei giudici di merito di non assumere la testimonianza, quindi, non aveva in alcun modo inciso sul processo. Il terzo motivo di ricorso, anch′esso rigettato, era incentrato sulla presunta mancanza di un turbamento nelle vittime.Era stato invece dimostrato nel corso del giudizio di merito come, a seguito delle molestie e ingiurie, le vittime avevano paura di allontanarsi da casa e chiedevano ai parenti di aiutarli a vigilare sull′immobile in caso di loro assenza. Secondo la Cassazione tale timore per le ritorsioni dei vicini integrava lo stato di perdurante ansia necessario ai fini della consumazione del reato di cui alla norma in esame. L′ultimo motivo di ricorso (relativo alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili) veniva invece rigettato perché comportava una valutazione di fatto del tutto inammissibile in sede di giudizio di legittimità. In ragione di questi principi, quindi, la Cassazione confermava il giudizio della Corte d′appello e la condanna degli imputati per il reato di atti persecutori.