Un amministratore di condominio veniva accusato di lesioni colpose a danno di un minore residente in uno stabile dallo stesso amministrato.In particolare il minore si era provocato una lesione inciampando in alcuni materiali edili che una impresa, che stava realizzando dei lavori nel condominio, aveva lasciato incustoditi nell′androne condominiale.A detta della parte danneggiata, poi, i materiali erano stati accatastati senza alcuna segnalazione o indicazione utile ad avvertire gli utenti del pericolo. Le decisioni di merito La vicenda approdava al Giudice di pace, sezione penale, il quale all′esito del giudizio assolveva l′amministratore. Similmente, il Tribunale, in grado d′appello, assolveva l′amministratore, non ritenendo sussistente alcuna responsabilità per il comportamento tenuto dall′appaltatore. Il ricorso alla Suprema corte La parte danneggiata, costituitasi parte civile, proponeva ricorso in Cassazione con il quale contestava gli assunti del giudice di merito nella parte in cui - assolvendo l′imputato - non aveva disposto alcunché per quanto riguardava il risarcimento del danno da determinarsi in sede civile. Ai sensi dell′articolo 576 comma I del Codice di procedura penale, infatti, La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l′azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Secondo il ricorrente, infatti, una volta ammessa la costituzione di parte civile, il tribunale avrebbe l′onere di muovere nella sentenza le determinazioni inerenti alla domanda risarcitoria civile. Avrebbe quindi errato il giudice nel non considerare le istanze risarcitorie della parte civile. Con il secondo motivo di ricorso, invece, la parte contestava la decisione del giudice penale che aveva ignorato le norme civili che prescrivevano non solo il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori da parte del committente, ma un vero e proprio obbligo di vigilanza sulla corretta e sicura realizzazione degli stessi. L′articolo 1662 comma I del Codice civile prevede infatti che il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato e, similmente, l′articolo 6 comma II del Decreto legislativo numero 494 del 1996 specifica che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l′esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell′adempimento degli obblighi [relativi alla sicurezza dell′opera, NDR]. La decisione Con la sentenza numero 15697 del 22 maggio 2020 la IV sezione della Cassazione penale riformava la precedente decisione del Tribunale penale.La Cassazione affermava infatti che nel caso in oggetto l′amministratore di condominio, committente dell′opera, sarebbe stato responsabile per la mancata vigilanza nel corso dell′esecuzione dei lavori, anche con riguardo alla corretta messa in sicurezza dei materiali edili stipati nell′androne condominiale. La propria posizione, infatti, gli imponeva un dovere di vigilanza sull′opera a contenuto attivo, in ragione del quale egli avrebbe potuto e dovuto attivarsi per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte dell′azienda appaltatrice, e agire di conseguenza.Nel caso in oggetto i materiali erano stati abbandonati senza segnalazione alcuna e costituivano un pericolo per i condomini e i terzi che avrebbero potuto accedere alle parti comuni. La responsabilità del committente Si pensi, inoltre, che per la giurisprudenza il committente deve rispondere dell′incidente causato al terzo sempre che l′infortunio rientri nell′area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione al pericolo (così Cassazione sezione IV, 17 giugno 2014, numero 43168). Nella gestione dell′appalto, quindi, l′assunzione del rischio d′impresa da parte dell′appaltatore non esime totalmente dal rischio l′appaltante, che può essere condannato a risarcire il danno a causa della violazione dei suoi doveri di custodia.Secondo la normativa citata e la giurisprudenza, quindi, permane per tutta la durata dell′opera un obbligo del committente alla vigilanza e alla verifica degli adempimenti di sicurezza da parte dell′azienda appaltatrice. In considerazione di tali principi la Cassazione annullava la sentenza impugnata e la rinviava ai soli effetti civili, ai sensi dell′articolo 622 del Codice di procedura penale, al tribunale civile per la definizione della vicenda risarcitoria.