In particolare, se il regolamento nulla dice è possibile nominare presidente della assemblea dei condomini anche un terzo intervenuto come delegato di un condomino. (Tribunale di Cosenza, 2 luglio 2020 n. 1157) La vicenda. L′attrice conveniva in giudizio il condominio al fine di d ichiarare nulla/annullabile la delibera del 2010 per violazione di disposizione di legge al riguardo della regolare costituzione dell′assemblea presieduta da soggetto estraneo al condominio e ritenendo illegittimi i punti all′o.d.g., previa sospensiva della delibera di che trattasi. Si costituiva in giudizio il condominio impugnando ogni assunto ed in via preliminare eccepiva la carenza di interesse ad agire dell′attrice per assenza del pregiudizio che deriverebbe ed il vantaggio a seguito dell′annullamento. Nel merito, in merito alla nomina a Presidente del consesso assembleare di soggetto estraneo al condominio, sosteneva che la delibera era validità in quanto nessuna deliberazione era risultata essere avvenuta al riguardo sulla ripartizione delle spese poiché la voce non è stata deliberata nella riunione. L′interesse ad agire. In tema, il giudicante ha osservato che chi intende impugnare una delibera condominiale, oltre a rivestire la qualità di proprietario che nel nostro caso non era stata contestata, deve avere un interesse attuale e concreto, che va valutato soprattutto in termini di pregiudizio economico (Cass. Civ. n. 7128/2017; Cass. civ. 15377/2000; Tribunale di Roma 04.09.2019, n. 16919). Quindi, l′interesse all′azione è un principio previsto dal codice di procedura civile all′art. 100: Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse; occorre pertanto avere interesse ad ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto, provvedimento indispensabile ad evitare un danno ingiusto. Nell′ambito di un′impugnativa di delibera assembleare tale norma determina una carenza di interesse in capo all′attore il quale, con la sua azione, non ottenga alcun beneficio. L′interesse ad agire deve infatti apprezzarsi e valutarsi in ragione dell′utilità concreta che può conseguire la parte per effetto dell′eventuale accoglimento dell′impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. Nel caso in esame l′interesse alla impugnativa della delibera di assemblea non sussisteva in quanto nessun deliberato era stato adottato nella seduta del 2010, quindi nessun pregiudizio economico aveva fatto subito l′attrice dall′adozione della delibera impugnata e nessun vantaggio avrebbe ricavato il condominio dall′annullamento della delibera di che trattasi. La carica di Presidente. Per quanto attiene, poi, alla eccezione sollevata dall′attrice relativa alla carica di Presidente del consesso assembleare assunta da soggetto estraneo al condominio, secondo il giudicante, le cariche di Presidente e Segretario possono essere ricoperte da qualsiasi condomino oppure da un estraneo. Difatti, se il regolamento nulla dice è possibile nominare Presidente anche un terzo intervenuto come delegato di un condomino (Tribunale di Milano 18.12.1961). Più pregante è il principio secondo cui la mancata nomina o l′irregolarità di nomina del Presidente o del Segretario non comportano, secondo la Cassazione (sentenze 5709/87 e 4615/80), l′invalidità delle delibere di assemblea prese regolarmente che è proprio il caso in disamina. In conclusione, la domanda proposta è stata rigettata poiché infondata. Ogni altra questione o eccezione rimangono assorbite.