Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
27-07-2020

Avviso di convocazione dell′assemblea inviato al condomino in luogo diverso dalla sua residenza, la delibera assembleare va annullata

Il condomino che non ha ricevuto l′avviso di convocazione per l′assemblea nel termine minimo di cinque giorni prima della data fissata per l′adunanza in prima convocazione, ex articolo 66 comma 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, presso la propria residenza od il proprio domicilio, indicati dal combinato di cui agli articoli 1130 comma 1 numero 6) del Codice civile e 33 comma 1 del Dpr n. 223/1989, ex articolo 1137 comma 2 del Codice civile, ha diritto di ottenere l′annullamento della delibera adottata in tal modo. Invero, il suo diritto di ricevere la comunicazione in un luogo in cui sia effettivamente reperibile non può essere menomato dal ricevimento della stessa presso l′indirizzo in cui è sito l′immobile di sua proprietà, se in tale luogo il condomino non ha né la residenza né il domicilio. Lo ha deciso il Tribunale di Roma, sezione V civile, sentenza numero 9455 del 2 luglio 2020. La questione Un condomino, ha ricevuto l′avviso di convocazione dell′assemblea all′indirizzo ove è sito l′immobile condominiale di sua proprietà, dove, però, non è né residente né domiciliato. Per ciò, egli, anche tenuto conto che il condominio non ha fornito prova idonea che l′avviso di convocazione fosse effettivamente giunto a sua conoscenza nel termine di cui all′articolo 66 comma 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, ha adito il Tribunale, chiedendo l′annullamento della delibera assembleare assunta in difetto di sua regolare convocazione. La sentenza Il Tribunale ha accolto la domanda, rilevando in fatto che: il report di consegna della convocazione allegato dal Condominio è privo di firme e di qualsiasi elemento che ne attesti la provenienza; detto foglio, tra l′altro, neppure indica a quale soggetto il plico sarebbe stato consegnato); l′eccezione sollevata dal convenuto a riprova della correttezza del proprio operato e basata sul fatto che l′indirizzo ove è ubicato l′immobile dell′attore coincideva precedentemente con la residenza di sua moglie, dante causa ereditaria dell′appartamento, non ha alcuna rilevanza. L′attore, infatti, successivamente al decesso della propria consorte, non avrebbe mai comunicato all′Amministrazione condominiale la variazione dell′indirizzo idoneo alla ricezione delle comunicazioni .... Poste queste debite premesse fattuali, il Giudice ha poi osservato in diritto che: l′articolo 1130 comma 1 numero 6) del Codice civile stabilisce che il registro di Anagrafe condominiale deve contenere la residenza o domicilio di ciascun proprietario, lasciando così intendere che unicamente pressi questi due luoghi dev′essere inoltrato e ricevuto l′avviso di convocazione in questione. Ciò, a meno che (ma nella causa esaminata il presupposto giuridico di cui dopo non si è mai verificato) il condomino interessato indichi un luogo diverso dai due previsti dal Codice civile, con dichiarazione scritta, cui segue, a cura dell′amministratore, l′aggiornamento dell′Anagrafe condominiale; l′amministratore condominiale, ex articolo 1130 comma 1 numero 6) del Codice civile, ha l′obbligo di tenere ed aggiornare il registro di Anagrafe condominiale, verificando la residenza e/o il domicilio di ciascun condomino, anche con poteri di sollecito a quelli, tra di essi, che non rispondono alle sue richieste di tali dati; nel caso in cui poi, pur espletando la massima diligenza professionale possibile, l′amministratore sia impossibilitato a ricevere i dati in esame, l′articolo 33 comma 1 del Dpr n. 223/1989 gli consente di individuarli autonomamente attraverso ricerche anagrafiche, recandosi presso gli uffici pubblici di riferimento, senza che ciò costituisca una violazione della privacy .... Conclusioni La sentenza in rassegna, atteso che nel caso di specie il condominio non ha prodotto né alcuna dichiarazione scritta del condomino assente, con cui il medesimo dichiarasse di voler ricevere la corrispondenza presso l′indirizzo ove si trova l′appartamento di sua proprietà, né l′anagrafe condominiale, ha quindi annullato la delibera impugnata, condannando anche il condominio alla refusione in favore dell′attore delle spese di lite.