Se l′amministratore di un condominio - senza tenere conto di quanto prescritto dagli articoli 1029, comma 9, del Codice civile, e 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, sostituiti rispettivamente dagli articoli 9 e 18 della legge 220/2012, di riforma del condominio - tralascia la riscossione di quote per spese condominiali ordinarie e/o straordinarie, in quanto tempo si prescrive il pagamento di quanto dovuto da un condomino moroso? E a partire da quale data? Da quella di approvazione, da parte dell′assemblea, del bilancio consuntivo elaborato dall′amministratore a chiusura dell′esercizio, con le tabelle di ripartizione allegate, oppure dalla data di approvazione dei bilanci consuntivi dei successivi esercizi, in cui l′amministratore riporta - a margine delle medesime tabelle - quanto non pagato e da lui non riscosso?Come si gestisce il vuoto di cassa che si è conseguentemente creato? M.B. - IMPERIA ----- I contributi condominiali si prescrivono di regola in cinque anni, a norma dell′articolo 2948, n. 4, del Codice civile, per il quale - salvo richieste interruttive del decorso della prescrizione - si prescrivono in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che si deve pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi.Il dies a quo per il computo del termine prescrizionale, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta con l′approvazione del rendiconto annuale dell′amministratore ex articolo 1135, n. 3, del Codice civile, decorre dal momento dell′approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese, e non dal momento dell′approvazione del rendiconto.Va peraltro segnalato che, in tema di prescrizione dei saldi passivi degli esercizi precedenti a carico dei singoli condòmini, una giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibile l′inserimento di tali saldi passivi dei precedenti esercizi nel piano di ripartizione anche oltre ai cinque anni (Corte d′appello Genova, 11 maggio 2009, n. 513). Per parte della dottrina, fin tanto che sussiste la qualità dell′inadempimento dell′obbligazione che fa capo ai condòmini per le spese riguardanti le cose comuni, appare fuori luogo configurare la cessazione dell′obbligo di contribuzione per prescrizione. Infatti, se la manutenzione o l′esercizio dei servizi non vi sono stati per il passato, la loro perdurante necessità rende attuale l′obbligazione di contribuzione alle relative spese da sostenere, per cui non è concepibile concettualmente alcuna prescrizione del diritto non sorto. E invero, la cessazione dell′obbligazione del contribuente può configurarsi solo qualora sia cessata, e quindi non sia più attuale, la necessità della programmata manutenzione e dell′esercizio di servizi comuni, oppure possa essere validamente opposta ai terzi creditori la prescrizione dei loro diritti.Per il vuoto di cassa e il recupero delle spese non pagate, valgono comunque le norme generali, e in particolare vale quanto disposto dall′articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Pertanto l′amministratore, senza bisogno di autorizzazione dell′assemblea, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione ed è tenuto a comunicare, ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi.