Studio Amministrazioni Condominiali
Francesco Ventura
07-08-2020

Verbale assembleare senza nominativi dei favorevoli e contrari: condominio condannato

Assemblee

Per ragioni di trasparenza e tutela della minoranza, la delibera assembleare va interpretata alla lettera. Se impugnata, quindi, non ci si potrà appigliare a criteri sussidiari - come la valutazione del comportamento delle parti o la conservazione degli effetti dell′atto - per colmare eventuali lacune. Lo puntualizza il Tribunale di Roma con sentenza numero 1174 del 20 gennaio 2020. La vicenda Apre la lite, la decisione della proprietaria di un appartamento di citare il condominio per contestare delle delibere viziate, a suo avviso, sotto diversi profili. A spiccare, il fatto che nell′approvare le opere necessarie a risolvere il problema infiltrazioni, il verbale dava atto dell′approvazione unanime da parte dell′assemblea nonostante lei avesse espresso voto contrario. Il preventivo di spesa, poi, si era basato sulle affermazioni dei condòmini interessati senza che fosse stato operato un accertamento tecnico per verificare la reale sussistenza dei danni, la loro natura condominiale e il relativo ammontare. Ancora, mancava l′indicazione dei condòmini e dei millesimi presenti al momento della votazione e non era stato raggiunto (per abbandono degli intervenuti) il quorum richiesto per un′innovazione agevolata come la contabilizzazione ossia il voto favorevole della maggioranza dei condòmini rappresentativi di almeno 500 millesimi. Respinta l′eccezione di decadenza dall′impugnazione sollevata dal condominio, il Tribunale di Roma conferma il vizio invalidante le deliberazioni e accoglie alcuni passi dell′impugnazione. I nomi dei favorevoli e dei contrari Per ogni votazione sotto accusa il verbale metteva nero su bianco l′avvenuta approvazione a maggioranza ma non indicava i nomi dei condòmini favorevoli e contrari. Mancanza che - come marcato dalla sezioni unite della Cassazione con sentenza 4806/05 - rende la delibera annullabile ai sensi dell′articolo 1137 del Codice civile. I verbali, infatti, ai fini della verifica dei quorum prescritti, devono contenere la lista degli intervenuti di persona o per delega con specifica degli assenzienti o dissenzienti e dei rispettivi valori millesimali. Sarebbe salva, invece, la delibera il cui verbale, pur riportando l′indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o contrari, consentisse di stabilire per differenza i nomi dei votanti a favore (Cassazione 6552/15) . Del resto, prosegue il giudice, l′esatta indicazione dei votanti è tesa sia a verificare l′esistenza delle maggioranze stabilite che a scoprire eventuali conflitti d′interessi e permettere a dissenzienti o assenti di agire con impugnativa. Nel verbale mai presunzioni E il verbale, si legge in sentenza, rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Di contro, l′esito della votazione espresso in millesimi imporrebbe a chiunque fosse interessato a conoscere la composizione soggettiva del gruppo di condomini favorevoli/astenuti/contrari di operare un ragionamento deduttivo fondato su tutti i possibili abbinamenti condomino-millesimi. Operazione ostica che, peraltro, neppure condurrebbe a risultati certi. Era inevitabile, allora, la soluzione adottata dal Tribunale di Roma: delibere parzialmente annullate e condanna del condominio alle spese del processo.