Un creditore esterno chiedeva in giudizio che un condominio fosse condannato a consegnargli la comunicazione di cui all′articolo 63 disposizioni attuative del Codice civile, contenente i dati dei condomini morosi, le quote millesimali di proprietà di ciascuno di essi ed il riparto del credito da lui vantato per le spese legali liquidategli in esito ad un vittorioso procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; in primo grado, infatti, questa pretesa era stata rigettata per l′omessa prova, da parte del ricorrente, dell′avvenuta approvazione del debito da parte del condominio e, pertanto, della insussistenza dell′obbligo di comunicazione da parte dell′amministratore. La Corte d′appello dell′Aquila, con sentenza numero 611/2020, accogliendo pienamente la domanda del creditore procedente, ha invece ribaltato la pronuncia, condannando il condominio, in persona dell′amministratore, a consegnare all′appellante l′elenco completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato nonché delle quote di debito singolarmente a loro carico in ragione delle tabelle millesimali del condominio. La parziarietà del debito condominiale È noto che, per costante orientamento della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha natura parziaria; il creditore, ottenuta la condanna giudiziale, può quindi procedere all′esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (Cassazione sezioni unite 9148/2008); ciò premesso, ai sensi dell′articolo 63, secondo comma delle disposizioni attuative del Codice civile, i creditori del condominio non possono però agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l′escussione degli altri condomini. Del resto, proprio in virtù di questa prescrizione, il primo comma della norma richiamata, prevede espressamente che l′amministratore del condominio sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi così da garantire l′aspettativa di soddisfazione del terzo - condomino o meno - titolare di un credito nei confronti del condominio e, per questo, viene imposto all′amministratore un obbligo di cooperazione con il terzo che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato corrente tra lui ed i condomini. L′errata interpretazione della norma in primo grado La formulazione della esaminata norma non pone distinzione tra debiti approvati e quelli non approvati dall′assemblea condominiale, dal momento che la frase contenuta nel primo comma per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall′assemblea deve intendersi riferita in via esclusiva al potere per l′amministratore di agire tramite decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, senza preventiva delibera assembleare e, pertanto, riguarda i rapporti interni alla compagine condominiale. Diversamente, il dovere di comunicazione nei confronti del terzo è relativo ai rapporti esterni e, una volta assolto, anche l′eventualità di una carente regolare delibera in ordine al pagamento delle somme pretese non impedisce certo al terzo di agire per l′escussione contro tutti i condomini in ragione delle rispettive quote calcolate sui valori millesimali di proprietà e ciò esattamente nel modo sancito dalla Cassazione, nella pronuncia a sezioni unite, sopra richiamata. La prova che deve fornire il terzo creditore Ai fini dell′applicazione dell′articolo 63 disposizioni attuative del Codice civile, infatti, il terzo creditore non può essere onerato - proprio in ragione di detta sua qualifica che lo rende estraneo alle vicende condominiali - della dimostrazione dell′approvazione del riparto di spese relativo al proprio credito, risultando sufficiente la prova della sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, è stata assolta dal ricorrente, tramite la produzione in giudizio della sentenza di accoglimento dell′opposizone a decreto ingiuntivo che condannava il condominio a rifondergli le spese legali affrontate. Al contrario, è stato ritenuto del tutto immotivato, anche perché contrario al canone della buona fede, il comportamento del condominio che, non fornendo al creditore la documentazione richiesta, gli ha di fatto precluso il soddisfacimento della pretesa. La condanna In riforma della sentenza di primo grado, quindi, la Corte d′appello aquilana ha condannato il condominio a consegnare al creditore la comunicazione di cui all′articolo 63 disposizioni attuative del Codice civile, contenente i dati anagrafici dei condomini morosi e le quote millesimali di proprietà, oltre al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e per l′esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.